Legge regionale 06 dicembre 1983, n. 83 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.
Art. 6
 
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8bis, 8 ter e 8 quater della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, devono intendersi nel senso che l' assegnazione in locazione con patto di futura vendita può avere ad oggetto, oltre agli alloggi, anche i locali con destinazione diversa da quella abitativa, già di proprietà, ovvero posseduti dall' ente soppresso e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall' ente soppresso.