L' Amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l' acquisto dei beni trasferiti in proprietą dei Comuni ai sensi del
primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come integrato dall' articolo 1 della presente legge e nei quali i Comuni stessi siano succeduti ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 suindicato.