Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
CAPO III
 Interventi a favore delle Comunità montane
e della Comunità collinare
Art. 13
 Finanziamenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare
A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall' articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.