Art. 39
Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per l' esercizio 1981 con l'
articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, viene ridotto di lire 68.240.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 204.720.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8347, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.