Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1987

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).
Art. 6
 Finanziamento straordinario alla Comunità
montana del Carso
Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della Comunità Montana del Carso un ulteriore finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984, da utilizzarsi per gli interventi ivi indicati sull' intero territorio dei Comuni facenti parte della Comunità stessa.