Ai fini di cui al comma precedente, per il personale gią appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
legge 22 dicembre 1960 n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l' anzianitą di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.