Art. 19
In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianitą di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell' iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianitą nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l' anzianitą maturata nella carriera direttiva.