Art. 13
Il personale delle Associazioni provinciali allevatori, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1981-1982, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima, nel ruolo unico regionale con la qualifica di coadiutore.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso le Associazioni provinciali allevatori alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso le dette Associazioni nella carriera corrispondente alla qualifica d' inquadramento è valutata per intero.