Art. 23
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere gią conseguito, nell' Ente di provenienza, il passaggio, mediante sistemi diversi dal concorso per esami o per titolo ed esami, previsti dal
DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica funzionale superiore corrispondente a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale.
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere riportato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del bando di concorso, una sanzione disciplinare superiore alla nota di demerito.