Legge regionale 13 giugno 1983, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1983

Contributo straordinario a favore dei Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana a ripiano passività esercizio 1982.
Articolo unico
 
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1983.
Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, istituito ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 15, con decreto dell' Assessore allo sviluppo della montagna, n. 4 del 4 marzo 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 5872 viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
La denominazione del medesimo capitolo 5872 viene così modificata: << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >>.