Legge regionale 27 aprile 1983, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 04/03/1998

Presidi multizonali di prevenzione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
2 Rinviato l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.