Legge regionale 14 aprile 1983, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/04/1983

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.
Art. 1
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, per << Previsto trattamento >> s' intende il trattamento comprensivo degli assegni fissi e di quelli accessori.