Legge regionale 14 aprile 1983 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 26/05/1993

Norme per l' attuazione della Convenzione Italo - Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito, al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7391 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2200 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8, dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7391 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.