L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), per assicurare l' applicazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, effettuerą le spese necessarie secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario previsto dalla Convenzione stessa, essendo, a tal fine e per quanto necessario, autorizzato a derogare alle norme di contabilitą vigenti per gli Enti funzionali della Regione.