Art. 3
Per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1985, al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV, il capitolo 2316 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per spese di funzionamento del sistema comune antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >>, dal precitato stato di previsione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 4, L. R. 64/1988