Art. 2
Per la determinazione dell' anzianitą ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dal
primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento č valutato per intero.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui alla presente legge venisse attribuito, compreso quanto disposto dal precedente primo comma, uno stipendio inferiore a quello in godimento, č attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.