Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1983

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 1
 Finalità
La Regione assicura la programmazione e l' attuazione diretta ed indiretta degli interventi straordinari previsti dagli articoli 9 e 10 nonché di quelli dell' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo le modalità definite dalla presente legge e nel quadro dell' azione volta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, di riequilibrio e di riassetto territoriale indicati dal Piano regionale di sviluppo.
Art. 2
 Criteri per l' utilizzo dei mezzi finanziari straordinari
Presso la Presidenza della Giunta regionale sono costituiti i seguenti fondi speciali:
a) Fondo speciale per il completamento dell' opera di sviluppo delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 con la dotazione costituita dalla quota di 240 miliardi del contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 1, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell' opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 1, ultimo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) Fondo speciale per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare del medio Friuli, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
d) Fondo speciale per lo sviluppo della base produttiva e dell' occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone delimitate ai sensi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 con la dotazione costituita dal contributo speciale << una tantum >> assegnato alla Regione dall' articolo 10, primo e secondo comma lettera << a >> di detta legge;
e) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali diretti allo sviluppo della base produttiva e dell' occupazione nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori non terremotati delle provincie di Udine e Pordenone, delimitati ai sensi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma, lettera << b >> di detta legge.

I programmi finanziati con provvedimenti legislativi mediante l' utilizzo dei fondi di cui al primo comma dovranno essere predisposti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e formeranno parte integrante del Piano regionale di sviluppo.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all' esercizio 1983 ed in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, ad attingere alle risorse dei fondi speciali di cui al primo comma per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti interventi urgenti ed indilazionabili, la cui realizzazione rientri nell' ambito degli obiettivi fissati dal Piano regionale di sviluppo.
L' Amministrazione regionale, con provvedimenti legislativi, potrà altresì attingere dal fondo di cui alla lettera << b >> del primo comma gli stanziamenti necessari per il completamento delle opere di ricostruzione entro il limite del 20% della dotazione del fondo stesso. In tali casi non troveranno applicazione le norme e le procedure contenute nei successivi articoli della presente legge.
Art. 7
 
Per l' utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti ad applicare le direttive che in materia di priorità, saranno emanate dalla Giunta regionale con la definizione dei programmi.