Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
2 Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
3 Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
CAPO I
 Provvedimenti a favore
di impianti idroelettrici
Art. 1
 
Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell' entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;
3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l' uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO III
 Modifica alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO V
 Contributi per la costituzione ed il funzionamento
del << Centro regionale servizi per le piccole
e medie industrie >>
CAPO VI
 Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1969,
n. 35 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, primo comma, L. R. 30/1984
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, primo comma, L. R. 30/1984
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO VII
 Interventi straordinari prioritari per la ripresa
produttiva nell' area della provincia di Gorizia
Art. 14
 
Per l' attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >>, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e con le modalità ivi previste, a favore dell' impresa del settore metal - meccanico da costituirsi per la soluzione della crisi aziendale della società << Detroit (SEM) SpA >> di Monfalcone, la stessa Finanziaria è autorizzata ad effettuare gli interventi stessi anche in presenza della prestazione di ridotte garanzie reali o fideiussorie.