Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.
Art. 17
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983. La predetta spesa fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.