Legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/01/1983

Ulteriori interventi per le finalitā di cui agli articoli 4 e 7 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, ed all' articolo 4 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.
Art. 1
In attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 69, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 80 miliardi per l' esercizio 1982.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, terzo comma, L. R. 62/1983