Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.
Art. 2
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 11/1996
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 27/2014