Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.
Art. 1
La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall' articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.
L' individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1 Quarto comma interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 45/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 11/1996
3 Parole aggiunte al quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 13/1998
4 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 38, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 23/2001
6 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 39, L. R. 1/2003
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, comma 58, L. R. 1/2007
Art. 2
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 11/1996
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 27/2014
Art. 3
La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.
La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.
A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.
Note:
1 Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
5 Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
Art. 8
Gli alloggi per i quali il Comune non delibera la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo la disciplina regionale prevista per l' edilizia sovvenzionata.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 28/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 153, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 38, L. R. 22/2010