Art. 5
1.
Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere erogati alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) finanziamenti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) finanziamenti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) finanziamenti per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.
o) finanziamenti per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.
1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.
2. Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell’Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti
3. Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1985
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Parole sostituite al primo comma da art. 2, quarto comma, L. R. 25/1985
4 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 10/1987
5 Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 25/1989
6 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 39/1989
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1992
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 20/1992
9 Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 20/1992
10 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 20/1992
11 Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 20/1992
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 20/1992
13 Integrata la disciplina del primo comma da art. 17, L. R. 20/1992
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 20/1992
15 Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 2, L. R. 20/1992
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 4/1995
17 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 8, L. R. 16/1996
18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 77, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
19 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 12, L. R. 14/2003
21 Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 17/2006
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 17/2008
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 24/2009
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 18, L. R. 11/2011
25 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
26 Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
27 Lettera a) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
28 Lettera b) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
29 Lettera c) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
30 Lettera d) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
31 Lettera f) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
32 Parole soppresse alla lettera g) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 11/2014
33 Parole soppresse alla lettera h) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 11/2014
34 Lettera i) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 11/2014
35 Lettera l) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 11/2014
36 Aggiunto dopo la lettera n bis) del primo comma un comma da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 11/2014
37 Primo comma sostituito da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
38 Parole aggiunte al secondo comma da art. 37, comma 1, L. R. 28/2017
39 Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 45/2017
40 Integrata la disciplina della lettera b) del primo comma da art. 3, comma 46, L. R. 45/2017
41 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
42 Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
43 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 22/2020
44 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 52, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
45 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
46 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
47 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
48 Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
49 Parole sostituite alla lettera o) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
50 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 52, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.