Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO XIII
 RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE
Art. 123

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 124

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 125
 Rapporti con il FRIE
In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all' edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.
La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 49, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 126
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
2 Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 127

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.