Art. 125
Rapporti con il FRIE
In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all'
articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all' edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.
La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, ultimo comma, della
legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 49, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 126
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell'
articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
2 Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002