Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 18/1986
2 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 19, secondo comma, L. R. 18/1986
3 Quarto comma sostituito da art. 31, primo comma, L. R. 18/1986
4 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 70, L. R. 13/1998
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 109, L. R. 2/2000
7 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 59, L. R. 1/2004 ; vedasi pure la disciplina di cui ai commi 61, 62 e 63 del medesimo articolo.