Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982 al 22/03/1983

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 57
 Cambio di alloggio
L' assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere, in cambio, l' assegnazione di un altro alloggio resosi disponibile.
Spetta al Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio decidere in merito all' accoglimento della domanda di cambio.
Il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può inoltre concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:
a) da variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da motivi di salute o da gravi necessità familiari;
d) dall' impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione - comprensivo della quota accessoria per i servizi - di cui al successivo articolo 65.

Ai fini di cui al secondo e terzo comma, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari decide su conforme parere di una apposita Commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione dell' Istituto e formata dal Presidente, o dal Vicepresidente, che la presiede, dal rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari e dal rappresentante delle organizzazioni sindacali.
Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto - comprensivo della quota accessoria per servizi - degli alloggi messi a concorso, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari può disporre, d' intesa con gli assegnatari, lo scambio con altri alloggi a fitto più basso.
Il Consorzio regionale fra gli IACP formula un regolamento per gli scambi e la concessione di ospitalità, al fine di uniformare l' applicazione nell' ambito degli Istituti.