Art. 126
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell'
articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
2 Terzo comma interpretato da art. 28, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 13/2002