Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 125
 Rapporti con il FRIE
In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all' edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.
La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 49, comma 1, L. R. 37/1988