Art. 2
La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.