Art. 1
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all'
art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981 n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali di cui il primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire otto miliardi.