Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 7 bis aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984
2 Articolo 7 ter aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984
3 Nuova partizione contenente articoli da 7 bis a 7 ter aggiunta da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984
4 Articolo 18 bis aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 2/1984
5 Integrata la disciplina della legge da art. 10, terzo comma, L. R. 2/1984
6 Integrata la disciplina della legge da art. 7, L. R. 48/1984
7 Integrata la disciplina della legge da art. 8, primo comma, L. R. 48/1984
8 Integrata la disciplina della legge da art. 8, secondo comma, L. R. 48/1984
9 Articolo 16 bis aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 48/1985
10 Integrata la disciplina della legge da art. 13, L. R. 15/1992
11 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
12 Partizione di cui fa parte l'art. 19, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
13 Partizione di cui fa parte l'art. 24, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
TITOLO I
 OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO
PER CALAMITÀ NATURALI E INTERVENTI PER
CALAMITÀ PUBBLICHE DI CARATTERE
IGIENICO - SANITARIO
CAPO I
 Opere di prevenzione e pronto soccorso
per calamità naturali
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.
Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.
Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.
In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.
Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.
Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
Art. 3
 Disposizioni procedimentali per interventi
di pronto soccorso
Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.
Art. 4
Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.
Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 5
Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.
Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992
CAPO I bis
 Disposizioni comuni per le opere di prevenzione
e pronto soccorso per calamità naturali
CAPO II
 Interventi per calamità pubbliche di carattere
igienico - sanitario
TITOLO II
 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONE
DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA
CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CAPO I
 
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, sesto comma, L. R. 53/1986 nel testo modificato da art. 4, L. R. 12/1990
3 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 2/1984
2 Primo comma interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 25/1985
3 Secondo comma interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 25/1985
4 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 2/1984
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 48/1984
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 25/1985
4 Primo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1985
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, secondo comma, L. R. 25/1985
6 Parole aggiunte al quarto comma da art. 15, terzo comma, L. R. 25/1985
7 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 15, quarto comma, L. R. 25/1985
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1985
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1985
10 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 48/1985
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1985
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 18 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 2/1984
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
TITOLO III
 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL' EFFICIENZA
PRODUTTIVA DELLE AZIENDE DANNEGGIATE
DA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CAPO I
 Interventi per il ripristino dell' efficienza produttiva delle
aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 2/1984
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 18/2000
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, quarto comma, L. R. 2/1984
2 Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 53/1986
3 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, terzo comma, L. R. 2/1984
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
TITOLO IV
 INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO
1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982
Art. 26
 
Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.
Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.
Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 2/1984
TITOLO V
 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE
13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALI
E FINANZIARIE
Art. 33
 
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.
Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell' industria e dell' artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 2 - Direzione del commercio - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 8634 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
All' onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni - per il settore dell' industria e dell' artigianato - mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni - per i settori del turismo e del commercio - mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma - di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.
Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 34
 
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 8224, 8848, 8391, 8392, 8393, istituiti rispettivamente con gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.