Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
CAPO I
 Generalità
Art. 2
 Analisi epidemiologica e sistema informativo
L' Assessore regionale all' igiene e alla sanità, sentito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, coordina le attività previste dall' articolo 1 della presente legge ed a tal fine impartisce direttive per la raccolta e l' elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l' anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l' esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.
Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione che erogano prestazioni socio sanitarie ad alcoolisti e a tossicodipendenti sono tenuti a trasmettere all' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all' uopo predisposti dalla Direzione regionale dell' igiene e della sanità. Sarà cura dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali inoltrare i dati alla Regione secondo le modalità dalla medesima stabilite.
L' Assessore all' igiene e alla sanità redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti, avvalendosi a tal fine del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, cura l' ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce annualmente al consiglio regionale anche sulla base di una relazione esplicativa degli aspetti qualitativi dei fenomeni rilevati.
Le Unità locali dei Servizi sanitari e socio - assistenziali possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.
Art. 4
 Formazione e aggiornamento del personale
La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità previste dalla presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del servizio sanitario nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato.
Tali attività devono essere atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all' articolo 6, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore all' istruzione e alla formazione professionale.
All' esecuzione dei programmi di cui al precedente comma provvedono le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali anche in forma associata attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese altresì a confrontare anche con comandi professionali presso comunità terapeutiche od altre forme di associazionismo con le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge sul territorio nazionale, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonché ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il personale.