Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
Art. 2
 Analisi epidemiologica e sistema informativo
L' Assessore regionale all' igiene e alla sanitą, sentito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, coordina le attivitą previste dall' articolo 1 della presente legge ed a tal fine impartisce direttive per la raccolta e l' elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l' anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l' esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.
Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione che erogano prestazioni socio sanitarie ad alcoolisti e a tossicodipendenti sono tenuti a trasmettere all' Unitą locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all' uopo predisposti dalla Direzione regionale dell' igiene e della sanitą. Sarą cura dell' Unitą locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali inoltrare i dati alla Regione secondo le modalitą dalla medesima stabilite.
L' Assessore all' igiene e alla sanitą redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti, avvalendosi a tal fine del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, cura l' ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce annualmente al consiglio regionale anche sulla base di una relazione esplicativa degli aspetti qualitativi dei fenomeni rilevati.
Le Unitą locali dei Servizi sanitari e socio - assistenziali possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.