Art. 18
Per gli oneri previsti dalla lettera c) del precedente articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2534 con la denominazione: << Interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, II comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 rag. dell' 11 febbraio 1982.