Art. 8
Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli Istituti autonomi per le case popolari, l' importo da erogare, all' inizio di ogni esercizio finanziario, agli Istituti stessi quale corrispettivo delle spese di regia dei compiti affidati ai sensi degli articoli 8 e 13 della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.
Parimenti, all' inizio di ogni esercizio finanziario sarà corrisposto agli Istituti autonomi per le case popolari, con obbligo di rendicontazione del relativo utilizzo, l' importo, al netto delle entrate della gestione, necessario per la copertura delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi affidati in gestione agli stessi, sulla base dei preventivi che gli Istituti produrranno nel termine di cui al precedente comma.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 5/1986