Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all' ente soppresso o agli uffici dell' amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell' ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato
articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione. >>.