Legge regionale 27 luglio 1982 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 31/05/2002

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero.

Art. 6

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria III - il capitolo 263 con la denominazione: << Spese e contributi per l' organizzazione di attività promozionali all' estero nelle materie di competenza regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 263 viene riportato nell' elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti.