Art. 1
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attivitā promozionali all' estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.
I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 13/2002