Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:
- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all' organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;
- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell' ambito delle attivitą di cui all' articolo 1;
- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti.