Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.
CAPO I
 Norme di carattere generale
Art. 4
Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.
Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.