Art. 9
Fino al 31 dicembre 1976, l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue, nel limite dei posti disponibili per tale qualifica presso ciascun Ente camerale, mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alla normativa vigente per il personale camerale, rivestano la qualifica di direttore di servizio ovvero abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.