Art. 3
Per la qualifica funzionale di dirigente č prevista una dotazione organica unica comprendente otto posti, due per ciascun ente camerale. Ai funzionari con qualifica di dirigente spetta il titolo rispettivamente di Segretario Generale e Vice Segretario Generale.
Per l' accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti camerali saranno ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 35 e 36 della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le funzioni di Segretario Generale della Camera sono conferite dal Presidente di ciascun Ente camerale, su conforme deliberazione della Giunta camerale, ad uno dei funzionari appartenenti alla qualifica dirigenziale della propria o delle altre Camere della regione, con almeno sei anni di anzianitą nella qualifica.
Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di anzianitą di cui al precedente comma.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.