Art. 12
Al personale camerale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene corrisposto - con effetto dal 1 gennaio 1976 ovvero dalla data di assunzione se successiva e fino alla data dell' inquadramento, ai sensi del precedente articolo 2 - un assegno straordinario mensile pari alla differenza fra gli assegni fissi e continuativi spettanti per effetto dell' inquadramento predetto e quelli effettivamente percepiti nel periodo stesso.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.