Legge regionale 07 maggio 1982, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1992

Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 9/1992
Art. 1
 
In attuazione del disposto dell' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello stanziamento all' uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale - borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell' Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.
Limitatamente all' anno scolastico 1982/1983 sono istituite 10 borse di studio biennali dell' importo di lire 20 milioni ciascuna.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 15/1987
2 Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 9/1992
3 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 9/1992