Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >> e con lo stanziamento di lire 2.650.277.463 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.650.277.463 si provvede mediante utilizzo - ai sensi del
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Per il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente articolo 1, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1981-1983, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 915 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse all' ERSA per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >>.