Art. 1
Per le finalitā indicate dagli articoli 39 e 45 del
RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata, per l' esercizio 1981, l' ulteriore spesa di lire 4.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della
legge 8 agosto 1977, n. 546.
I contributi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunitā Economica Europea ai sensi del
Regolamento 78/1760/ CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 a favore di Comuni e delle Comunitā montane, al fine di raggiungere la copertura del 90% della spesa ammessa.