Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
TITOLO II
Art. 8
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai Comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sarà inquadrato con effetto dal 1 febbraio 1981 nel ruolo organico del Comune presso il quale risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' inquadramento nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione avrà luogo con effetto dal 22 giugno 1981.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
Art. 9
 
L' inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella B) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1 febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, da determinarsi ai sensi del precedente articolo 2.
Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 28/1983
Art. 11
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1981 presso le strutture operative e gli uffici trasferiti, è mantenuto in servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1982, da parte del Comune di destinazione, sino alla data dell' inquadramento nel rispettivo ruolo organico, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.
L' inquadramento avrà luogo con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente articolo 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esami - colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei Comuni in materia socio - assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.
In caso di mancata indizione da parte dei Comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s' intendono risolti di diritto.
Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d' inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello retributivo - funzionale del ruolo degli Enti locali.
Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo - funzionale spettante ai sensi del precedente comma.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.