Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Art. 9
 
L' inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella B) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1 febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, da determinarsi ai sensi del precedente articolo 2.
Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 28/1983