Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Art. 8
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai Comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sarà inquadrato con effetto dal 1 febbraio 1981 nel ruolo organico del Comune presso il quale risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' inquadramento nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione avrà luogo con effetto dal 22 giugno 1981.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982