In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'
articolo 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aumentato in corrispondenza, per livello retributivo funzionale, al numero del personale che sarą inquadrato per effetto della presente legge.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.